ANTONIO RENIER, PROVVEDITORE GENERALE DELLA DALMAZIA E DELL’ALBANIA

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Antonio di Andrea, fratello del Doge Paolo Renier, nacque nel 1708. Acquistò, assieme al padre, alcune galee, con tutto l’equipaggio. Poi si dedicò con successo alla carriera militare nella marina veneziana.

Fu successivamente Governatore delle Galee, Governatore dei Condannati; Capitano a Zante; Provveditore straordinario in Istria; Capitano e Vicepodestà a Padova; Provveditore Generale della Dalmazia e dell’Albania; Capitano del Golfo.

Quest’ultima carica costituiva uno dei più alti gradi dell’Armata marittima, equivalente ad Ammiraglio della Flotta dell’Adriatico. Esiste una relazione circa una disputa avvenuta a Zante con un comandante francese, per questioni di precedenza. Venne ritratto con un celebre e bel dipinto da Alessandro Longhi del 1765 (Museo Civico di Padova agli Eremitani) nella sontuosa veste rossa di Ammiraglio; di fianco alcuni galeoni che sparano e una città che brucia: è evidente il contrasto con il tranquillo sorriso dell’Ammiraglio.

Fu anche Capitano di Padova, Consigliere, Censore ed Elettore dogale.

Giacomo Casanova lo ricorda in un ampio capitolo delle sue Memorie: si conobbero a Corfù nel 1744-45, dove il Renier era con la flotta (Corfù, posta all’imbocco dell’Adriatico, era una fortezza poderosa e un porto strategicamente importantissimo, sede principale della Flotta veneta, e fu difeso talora con strenui combattimenti); Casanova fu per un anno a Corfù il segretario personale di Antonio, e fecero insieme il viaggio di ritorno a Venezia con la flotta.

Giacomo Casanova ne parla a lungo, una quarantina di pagine, nelle sue celebri Memorie, e racconta numerosi episodi particolari; vi è narrata anche la vicenda amorosa di Antonio Renier con F., la moglie di un Governatore d’una Galera, amata da Casanova; Renier poi, stanco di lei, la ‘cede’ a Casanova.

Renier viene nominato per esteso solo tre volte; per il resto viene nominato sempre come D. R., forse per motivi di segretezza.

Molti anni dopo, nel 1773 Casanova e Renier si incontrarono nuovamente a Trieste; Casanova vi si era recato dopo essere stato in esilio in tutta l’Europa per quasi vent’anni, perché sperava di poter tornare più facilmente a Venezia; il Governatore di Galeoni Antonio Renier lo invita sulla sua nave, che era ancorata al largo di Trieste, pensando di fargli una cosa gradita, ma Casanova insospettito ricusa cortesemente ma con fermezza, osservando che, se fosse salito a bordo di una nave veneziana, considerata territorio veneto, rischiava di farsi arrestare, in quanto era ricercato dagli Inquisitori dopo la sua celebre, rocambolesca e funambolica fuga dai Piombi nella notte del primo novembre 1756; Antonio Renier loda allora la prudenza di Casanova.

Per Antonio Renier esiste, alla Marciana, il testo dell’omaggio portogli dai rappresentanti di Padova in occasione del termine del suo incarico di Vicepodestà in questa città nel 1771; fu Capitano di Padova dal 4 settembre 1769 al 18 gennaio 1770, poi Capitano e vice-Podestà di Padova fino al 4 aprile 1771. Ne riporto qualche brano: ‘Ella è antica e lodevole costumanza di questa città di lodare e ringraziare li pubblici rappresentanti nel partire dalla loro Reggenza. Or quale lingua mai del più esperto e facondo dicitore, potrebbe ridire, come si converrebbe, le cose da Voi, prestantissimo Senatore, colà in tempi così difficili, e travagliosi, operate (si riferisce alla sua azione in Dalmazia).

Non abbisognano, queste, della mia voce, mentre vivono e vivranno immortali nella memoria degli uomini. Fia dunque miglior consiglio spiegare l’universale esultanza di questa Città, allorché le pervenne la gradita notizia di essere stato Voi per sovrana beneficenza eletto al Governo della medesima’.

Seguono grandi lodi per quanto fatto da Antonio Renier per Padova, specialmente nel settore idraulico, nonché ‘per la cortesia, affabilità, giustizia, liberalità, grandezza d’animo, ch’è tutta propria di Voi, e della chiarissima Vostra Famiglia’. Se consideriamo la vivacità dell’espressione di Antonio quale venne rappresentato da Alessandro Longhi in un suo quadro magistrale, possiamo concludere che egli fu senza dubbio una personalità di rilievo.

Da La famiglia Renier, storia di una famiglia veneziana, di Alessandro e Paolo Renier, Venezia, Filippi, 2008.

Dalle “Memorie” di Giacomo Casanova, anni 1744-45: ‘Partimmo all’inizio di settembre con la stessa nave da guerra sulla quale eravamo arrivati. Giungemmo a Corfù in quindici giorni… La mia terza visita fu per il Governatore delle Galeazze, D. R., al quale Dolfin mi aveva raccomandato. Mi chiese subito se volevo servirlo in qualità di aiutante, e io non esitai un istante a rispondergli che non desideravo un onore più grande, e che mi avrebbe trovato sempre sottomesso e pronto ai suoi ordini. A quel tempo a Corfù c’era il Provveditore Generale che esercitava l’autorità di Sovrano, e si viveva splendidamente. C’erano tre Ufficiali superiori dell’Armata leggera, quella delle Galere, e altri tre della pesante, come chiamano l’Armata delle navi. La leggera è più importante della pesante. Ogni Galera doveva avere un Governatore che si chiamava Sopracomito; ce n’erano dieci. Ogni nave da guerra aveva un Comandante, e ce n’erano dieci, compresi i tre Capitani di Mare. Tutti questi Comandanti erano Nobili veneziani. Altri Nobili veneziani, sui vent’anni, erano Nobili di Mare (erano impegnati a fare quattro anni di servizio), e si trovavano lì per fare pratica di navigazione… Il Signor Renier, Comandante Generale, aveva ordinato una visita a Guino… Partimmo alla fine di settembre con cinque Galere, due Galeazze, e diversi piccoli Bastimenti sotto il Comando di Renier, navigando lungo la costa adriatica a nord del Golfo, ricchissima di Porti da quella parte, tanto ne è povera la parte opposta. Tutte le sere sbarcavamo in un Porto, e di conseguenza vedevo la signora F. con il suo marito che venivano a cenare sulla Galeazza. Il nostro viaggio fu molto tranquillo. Gettammo l’ancora nel Porto di Venezia il 14 Ottobre 1745, e dopo aver fatto la quarantena sulla Galeazza, sbarcammo il 25 di Novembre. Due mesi più tardi l’uso delle Galeazze fu abolito. Erano un tipo d’imbarcazione molto antiquato, il cui mantenimento costava molto; la Galeazza aveva lo scafo d’una Fregata e i banchi d’una Galera, dove 500 galeotti remavano quando non c’era vento. Ciò che la Repubblica di Venezia non abolirà mai sono le Galere…’

ORDINAZIONI DI ANTONIO RENIER

18 Agosto 1770. Ordinazioni in proposito del canape nazionale, stabilite dall’Illustrissimo ed Eccellentissimo sig. Antonio Renier per la Serenissima Republica di Venezia, etc., Capitanio e Vice-Podestà di Padova e sua Giurisdizione.

Avvicinandosi la stagione in cui si deve da noi, in obbedienza alle Sovrane commissioni, far la prevista del canape per li publici lavori dell’Arsenale, dobbiamo in prevenzione disponere quelle providenze che riputiamo necessaria, acciò il prodotto preventivamente alla provista stessa non vada disperso in altri Territorj, né sia manomesso da chi con oggetti d’ingordo profitto è solito farne inchiesta, nonché per la sua maserazione, e per tutto ciò ch’è necessario, onde ridurlo in istato di servire alle publiche oecorrenze, e presentendosi inoltre da noi, che in quest’anno sia per occorrere un’abbondante provista, maggiore delle passate, si accresce la necessità di provedere straordinariamente, acciò del prodotto non venga dispersa la menoma quantità, e sia per tal causa difficultata la provista medesima. Quindi facciamo sapere ed espressamente ordiniamo l’esecuzione di quanto segue.

1. Che essendo stabilita per Legge la giornata del 20 corr. per dar l’acqua a’maseradori, debbano questi, sì publici che privati, esser ridotti in punto di servir alla maserazione del canape, e li Sopraintendenti di Este e Montagnana dovranno accudire perché sia ciò eseguito con l’ordinario metodo, senza perdita di tempo, e con quelle avvertenze che sono dalle Leggi prescritte.

2. Che tagliato il canape, e ridotto in istato di esser posto nei maseradori, debba sollecitamente essere maserato nei maseradori o publici o privati, secondo il gius di ciascheduno e l’ordinaria pratica, restando proibito il maserar con terra, a tenor delle Leggi, in pena della perdita del canape, ed altre ad arbitrio nostro, etiam corporali affllittive.

3. Che maserato il canape, sia tosto rotto e preparato in mazzo, acciò non abbia la Carica, che si troverà sopralungo, a perdere inutilmente il tempo, non dovendo fraporsi la scandalosa dilazione usata nell’anno scorso da alcuni negligenti e maliziosi, in pena ad arbitrio nostro.

4. Ridotto che sarà a perfezione il canape nei mazzi, non vi sarà chi ardisca di mescolare il buono coll’inferiore; ma sarà distinto il mocado dalla sorte e bassi, acciò non si tenti dalla malizia de’proprietarj l’inganno con publico pregiudizio; e scoprendosi la malizia, sarà il canape de voltito al Fisco, e disposto ad arbitrio nostro, oltre le pene afflittive corporali che sembrassero alla colpa adattate.

5. Ognuno che averà raccolto canape in poca o in molta quantità, non dovrà occultarlo ; ma sarà tutto tradotto alle publiche Tane al tempo opportuno, acciò ne sia fatta la scelta dell’atto al publico servizio; che se mai venisse scoperto esserne stata occultata alcuna partita di qual si voglia quantità o qualità, sarà fermato di contrabando, e devoluto al Fisco, e li occultatori, o chi ad essi prestasse a tal oggetto assistenza, saranno soggetti a quelle pene corporali che pareranno proprie alla loro reità.

6. Che dal giorno della publicazione delli presenti Capitoli, fino al tempo che sarà terminata la provista, il che si farà intendere con stridore quando sarà completa, non vi sia chi ardisca d’estraere canape di alcuna qualità, e sotto qual si voglia pretesto, da un Territorio all’altro, e molto meno in altre Giurisdizioni in poca o molta quantità, né con licenza, né senza, in pena della perdita del canape tutto che venisse trovato ad estraersi, e di ducati 100 per cadaun contraffacente, e di prigione ad arbitrio.

7. Sia e s’intenda intieramente inibita ogni estrazione di canape d’alcun genere per le Fiere e li Mercati d’altri luoghi, e non potranno farne imaginabile provista, in pena, della perdita di quanto averanno acquistato; restando puramente permesse le vendite sui Mercati dei tre soggetti Territorj ai pisnenti e miserabili in piccole partite, col metodo che sarà qui sotto spiegato, in pena come sopra.

8. Che essendo permesso ai pisnenti, brazzenti e casonieri, in riflesso alla loro povertà, di portar le loro picciole partite sopra li Mercati, e farne vendita sopra li medesimi, debbano questi prima portare alla Tana il canape tutto che volessero vendere, ove per ora dalli Sopraintendenti ai canapi sarà fatta la scelta dell’atto per il publico, e restituito immediatamente il non atto, perché possa esser venduto sopra li Mercati; prima però dovendo essi Sopraintendenti far un biglietto che assicuri essersi quel tale prodotto alla Tana, e che ne sia stata fatta la scelta; qual biglietto sarà prodotto alli Cancellieri sopra canapi, con la di cui scorta rilascieranno a tal qualità solamente di persone le licenze solite, con li soliti metodi; qual canape, benché non atto, non dovrà esser estratto dalli tre obbligati Territorj per altre Giurisdizioni, e li Cancellieri conserveranno in filza li biglietti dei Sopraintendenti, e teniranno un esatto registro delle licenze che rilascieranno…

17. Conseguiranno li detentori delli contrabandi di tal genere la metà del valore del canape fermato alli contraffacenti, potendo ognuno produr denunzie secrete nel proposito di tali contraffazioni; e verificata l’accusa, conseguiranno la metà della pena predetta.

18. Si fa noto ancora, che si tenirà aperto processo d?inquisizione nella Cancelleria superior Prefettizia, con l’autorità e rito dell’Eccellentissimo Senato, per iscoprire le contraffazioni nel proposito; e sarà spedito in Este, Montagnana, Cologna, Monselice ed Arquà ministro della Cancelleria stessa per perfezionare l’inquisizione medesima, essendo in libertà ognuno di proilursi allo stesso per esponere le contraffazioni. con sicurezza di essere tenuto segreto, essendo in allora debito delli Sopraintendenti a’canapi, Deputati e Ministri sopra canapi, di porger tutti que’lumi che valgano a scoprire le delusioni, li monopolj, le inchiette, e l’inobbedienza alle presenti prescrizioni.

19. Sarà pure proibito intieramente a’sensali il procurar vendite o contratti prima della publica provista, in pena di prigione e corda ad arbitrio nostro.

20. Dovranno li Capi de’Comuni invigilare ed impedire possibilmente le vendite e li abusivi trasporti di canape dalle rispettive loro Ville, ed al tempo dell’inquisizione sopradetta riferiranno al Ministro indicato ogni inobbedienza e contraffazione, in pena pecuniaria o corporale ad arbitrio nostro, mancando al loro dovere.

Le presenti saranno stampate, publicate e diffuse, accompagnato alli NN. HH. publici Rappresentanti di Este, Montagnana, Cologna, Monselice, ed al Vicario d?Arquà, per la sua publicazione in quelle Terre e Ville tutte soggette, dalli Reverendi Parochi lette in tre successivi giorni festivi, per la sua intelligenza universale. In quorum, etc. Padova dalla Cancelleria Prefettizia li 18 Agosto 1770. Antonio Renier Capitanio e Vice-Podestà. Da Scritti raccolti e pubblicati dalla Società d’incoraggiamento della Provincia di Padova, Padova, Sicca, 1855.

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